Statuto dell’Associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CROMATICA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE CORI ARCOBALENO APS

 

Art. 1 Costituzione e denominazione

È costituita un’associazione di promozione sociale ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (in seguito denominato “CTS” ovvero “Codice del Terzo Settore”), nel rispetto della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ove vigente, e delle norme del Codice Civile in tema di associazionismo, senza fini di lucro, apartitica, apolitica ed aconfessionale denominata: “CROMATICA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE CORI ARCOBALENO APS”, in forma abbreviata “CROMATICA APS”, in seguito “Associazione” o “Associazione Cromatica”.

L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità   sociale.    In base al D.Lgs. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5) sono inseriti nella denominazione dell’Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS che costituiscono peculiari segni distintivi da indicare negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L’integrazione dell’acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea  delibera  l’eventuale  regolamento  di  esecuzione  dello  statuto  per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

 

Art. 2 Sede e durata

L’Associazione ha sede legale in via della Pallotta, 42, nel Comune di Perugia (PG) – cap. 06126.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, l’Associazione potrà trasferire, se necessario, la sede legale, istituire o trasferire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi, direzioni, filiali, succursali, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale e all’estero.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

 

Art. 3 Natura e valori fondanti dell’Associazione

“CROMATICA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE CORI ARCOBALENO APS” è un ente del Terzo Settore che riunisce a livello nazionale i cori LGBTQ+ italiani.

L’Associazione Cromatica è un’associazione di associazioni senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante la valorizzazione, la promozione e la diffusione della coralità LGBTQ+ in Italia, e la realizzazione di un contesto musicale laico e inclusivo con finalità culturali, e di aggregazione sociale, di promozione dei diritti umani, di contrasto all’omofobia, alla transfobia, alla bifobia, all’afobia, all’interfobia, alla sessuofobia, al sessismo, al razzismo, all’abilismo, alla sierofobia, e a tutte le discriminazioni, ispirato ai principi di democraticità, libertà, laicità, antifascismo, antirazzismo, solidarietà, uguaglianza, e non violenza.

L’Associazione Cromatica si fonda sul rispetto e la valorizzazione delle differenze della persona umana, sul contrasto a ogni discriminazione, in particolare a quelle legate al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere, e sul supporto e la promozione dei diritti umani e civili.

L’Associazione Cromatica ha il fine di promuovere la cultura della coralità come mezzo per l’affermazione dei diritti, della cultura, dei valori, delle identità e della visibilità della comunità LGBTQ+ e il supporto dei diritti umani, per il contrasto a ogni tipo di discriminazione, in particolare quelle basate su genere, orientamento sessuale e identità di genere.

L’Associazione Cromatica persegue esclusivamente scopi culturali e sociali, è apartitica, aconfessionale e indipendente.

Il patrimonio dell’Associazione è finalizzato unicamente agli scopi previsti dal presente statuto. Non è consentita in alcun modo la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’Associazione Cromatica può esercitare anche attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi e nelle modalità previste dall’art. 7 comma 2 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

Art. 4 Oggetto e finalità

Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L’Associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

L’Associazione consente l’accesso ad essa senza discriminazioni di alcun genere, essa persegue tutti i fini che rivestono una evidente utilità sociale per gli associati e/o per i terzi, tra cui: promozione della cultura, della musica e dell’arte in genere; tutela dei diritti umani e della persona.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione potrà svolgere le attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore degli enti associati e loro persone aderenti, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati.

L’Associazione, pertanto, per il raggiungimento dei suoi fini può promuovere varie attività tra quelle indicate alle lettere d), i), l), v), w) dell’art. 5 comma 1 del CTS:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, rivolte anche a soggetti diversamente abili e/o in  condizioni di disagio sociale;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.Lgs 117/17;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • promozione della cultura della legalita’,  della  pace  tra  i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  • promozione e tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali  e politici e di promozione delle pari opportunità di cui all’articolo 5 del D.Lgs 117/17;

L’Associazione, in particolare, persegue tali attività di interesse generale mediante, senza però che la descrizione che segue costituisca alcun limite, le seguenti iniziative:

  1. l’organizzazione periodica dell’evento denominato “Cromatica – Festival dei cori LGBTQ+ italiani” di cui l’Associazione è titolare;
  2. la tutela del festival denominato “Cromatica Festival”, il festival dei Cori LGBTQ+ italiani del relativo patrimonio materiale e immateriale, tutela legale del marchio, del brand, del format, dell’immagine e dell’intera comunicazione del Festival;
  3. il coordinamento nazionale delle attività, delle iniziative, degli eventi e dei progetti comuni dei cori LGBTQ+ italiani;
  4. il supporto alla formazione di nuovi Cori LGBTQ+ sul territorio nazionale; 
  5. la promozione della coralità come mezzo per l’affermazione dei diritti, e la diffusione della cultura della comunità LGBTQ+;
  6. la promozione dell’attività culturale, musicale e corale all’interno della comunità LGBTQ+.
  7. l’organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, eventi, concerti, laboratori musicali, festival musicali, flash mob, corsi e lezioni sulle materie e sui temi di interesse dell’Associazione;
  8. la divulgazione e la promozione di contenuti e tematiche di interesse dell’Associazione sul web, e attraverso pubblicazioni, corsi, ed eventi;
  9. la realizzazione e la divulgazione di registrazioni, videoregistrazioni, e incisioni di concerti, performance, eventi, dibattiti, convegni, conferenze e seminari;
  10. l’istituzione di gruppi di studio e di ricerca nel campo di interesse dell’Associazione;
  11. l’istituzione e la promozione di concorsi per composizioni musicali sulle tematiche di interesse dell’Associazione;
  12. la promozione e la sponsorizzazione di artisti, brani, e realtà musicali e associative che contribuiscono a diffondere con la cultura della musica la sensibilizzazione alle tematiche dei diritti, della valorizzazione delle differenze, delle identità LGBTQ+ e delle tematiche di interesse dell’Associazione;
  13. la diffusione della cultura corale come mezzo inclusivo di aggregazione sociale, di empowerment delle identità marginalizzate, di mutuo aiuto e sostegno tra le persone;
  14. la formazione extra scolastica delle persone sulle tematiche di interesse dell’Associazione.
  15. la valorizzazione della cultura musicale e corale LGBTQ+ come supporto agli eventi e alle manifestazioni che sostengono la comunità, la cultura e le identità LGBTQ+ e più in generale le tematiche di interesse dell’Associazione;
  16. lo sviluppo di relazioni con istituzioni, enti pubblici e privati, comprese Associazioni e enti del Terzo Settore con il fine di perseguire gli scopi dell’Associazione;
  17. il coordinamento della comunicazione dell’attività dell’Associazione;
  18. il coordinamento delle relazioni tra i Cori LGBTQ+ italiani nella realizzazione dei progetti portati avanti dall’Associazione;

L’Associazione di promozione sociale Cromatica opera su tutto il territorio nazionale.

L’Associazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del CTS, può svolgere, oltre a quelle direttamente connesse, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale che non siano incompatibili con la propria natura di associazione e se realizzate nei limiti consentiti dalla legge. L’individuazione delle attività diverse è di competenza del Consiglio direttivo.

Per il perseguimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l’Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione e informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

 

Art. 5 Associati

Possono aderire all’Associazione gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti e nelle modalità di quanto stabilito dall’art. 35 del CTS, che condividano in modo espresso gli scopi, le finalità e i valori di cui agli articoli precedenti e che intendano partecipare alle attività dell’associazione con l’opera, le proprie competenze, le conoscenze, e l’attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno conformemente a quanto disposto dall’art. 35 comma 1-bis del CTS.

Sono associati dell’Associazione gli enti soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione, e quanti altri enti che su domanda scritta del proprio rappresentante legale, vengono ammessi dal Consiglio direttivo. I neo soci ammessi una volta aver versato la quota di associazione annualmente stabilita dal medesimo Consiglio vengono iscritti nel libro soci, e decorsi tre mesi acquisiscono il diritto di voto in Assemblea. Nella domanda di ammissione, l’ente interessato dichiara di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’ente interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Nel Libro degli associati viene indicata la denominazione, la sede legale e operativa, i rappresentanti legali pro tempore, i codici fiscali e i contatti degli enti associati dell’Associazione.

 

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

Tutti gli enti associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.

L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.

Gli enti associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, e se in regola con il versamento della quota sociale, di far partecipare alle assemblee le persone aderenti agli enti associati, di votare per il tramite del proprio rappresentante legale o una persona sua delegata, di eleggere le cariche sociali e di far eleggere alle cariche sociali le persone aderenti agli enti associati.

Gli enti associati e le persone aderenti agli enti associati che partecipano alla vita associativa hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio direttivo.

 

Art. 7 Qualità di persona volontaria

Le persone volontarie che partecipano alla vita associativa svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Gli enti associati promuovono la partecipazione alla vita associativa delle proprie persone socie. 

La qualità di persona volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. Alla persona volontaria possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

 

Art. 8 Perdita della qualità di associato

La qualità di ente associato si perde per:

  1. scioglimento o estinzione dell’ente;
  2. dimissioni: ogni ente associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento attraverso comunicazione scritta del proprio rappresentante legale al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
  3. decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
  4. esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui l’ente associato compia per mezzo del suo rappresentante legale o per mezzo delle sue persone aderenti atti in violazione delle previsioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti associativi nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’ente associato interessato se richiesto dal suo rappresentante legale. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con mezzo idoneo a notificarlo all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di ente associato.

 

Art. 9 Organi dell’Associazione

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
  1. l’Assemblea degli enti associati denominata “Assemblea nazionale dei Cori LGBTQ+”;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. il/la Presidente;
  4. Comitato di Controllo e Garanzia

2 Tutte le cariche associative sono elettive.

 

Art. 10 Assemblea

L’assemblea degli enti associati è denominata “Assemblea nazionale dei Cori LGBTQ+” (d’ora in avanti “Assemblea”) ed è composta dagli enti associati all’Associazione Cromatica per il tramite del/della loro rappresentante legale o di altra persona delegata da lui/lei delegata ed è l’organo sovrano.

L’assemblea è presieduta dal/la Presidente dell’Associazione con l’ausilio delle persone componenti del Consiglio direttivo: nei casi di assenza o impedimento del/la Presidente le sue funzioni vengono svolte dal/la Vice Presidente dell’Associazione, o in ultima istanza provvederà la medesima assemblea a nominare Presidente una tra le persone presenti. Le funzioni di segretario sono svolte dal/la Segretario/a dell’Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione con il consenso delle persone presenti.

Spetta al/la Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità della riunione, delle deleghe e in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. La convocazione avviene mediante l’invio di una comunicazione scritta contenente il luogo o la modalità telematica, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, inviata almeno 7 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo o ai contatti risultanti dal libro degli associati ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal/la Presidente e dal/la Segretario/a, che viene conservato a cura degli organismi amministrativi dell’Associazione disponibile in libera visione a tutti gli associati.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell’organizzazione con la relativa devoluzione del patrimonio residuo. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Sono, in ogni caso, valide le riunioni totalitarie, quelle nelle quali partecipano tutti gli enti associati.

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti gli enti iscritti nel libro degli enti associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa. I neo soci acquisiscono il diritto di voto in Assemblea decorsi tre mesi dall’iscrizione del libro enti associati.

L’ente è in regola con il pagamento della quota associativa se la quota sociale viene versata entro la data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa. Ciascun ente associato ha un voto per il tramite del/la proprio/a rappresentante legale o di una sua persona delegata a sua volta aderente all’ente associato. Ciascuna persona votante può rappresentare unicamente un solo ente associato.

È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Ciascun ente associato viene rappresentato in Assemblea dal suo rappresentante legale o da una sua persona delegata

Hanno diritto di partecipare, prendere parola, e intervenire in Assemblea oltre alle persone rappresentanti legali degli enti associati e loro persone delegate alla rappresentanza dell’ente, anche le persone aderenti all’ente associato e le persone ammesse a partecipare dal Consiglio direttivo a partecipare in Assemblea e alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo, in conformità alle determinazioni assembleari assunte anche con eventuale regolamento, può ammettere in Assemblea, senza diritto di voto, persone non aderenti agli enti associati che siano interessate a perseguire gli scopi associativi e condividano i valori e le finalità dell’Associazione per apportare il proprio contributo alla vita associativa.

 

Art. 11 Compiti dell’Assemblea

  1. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
  1. nomina, determinandone il numero, le persone componenti del Consiglio direttivo;
  2. revoca, per gravi motivi, le persone componenti del Consiglio direttivo;
  3. nomina il Comitato di controllo e garanzia;
  4. approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
  5. determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  7. delibera, eventualmente, sulla ammissione ed esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio direttivo;
  8. delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  9. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri eventuali regolamenti associativi;
  10. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  11. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

 

Art. 12 Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria ha competenze che riguardano la vita ordinaria dell’associazione, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli enti associati presenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli enti presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

 

Art. 13 Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria ha competenze che vanno oltre la vita ordinaria dell’associazione, in particolare delibera sulle modifiche statutarie, e su scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, è validamente costituita ad ogni convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli enti presenti.

La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. 

 

Art. 14 Nomina e composizione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti.

Tutte le persone consigliere elette devono essere persone fisiche aderenti agli enti associati ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Le persone componenti effettive (Consiglieri/e effettivi/e) del Consiglio direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare per dimissioni o decadenza una o più persone componenti effettive, il Consiglio direttivo provvede a sostituirle nominando al loro posto le persone che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione (componenti suppletive del Consiglio direttivo: Consiglieri/e suppletivi/e). Con l’accettazione della nomina la persona consigliera suppletiva diventa automaticamente effettiva. In ogni caso, le componenti suppletive una volta nominate come effettive scadono insieme a quelle che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare per dimissioni o decadenza componenti effettive del consiglio direttivo in numero superiore alla metà di quelle elette per quel mandato, il/la Presidente o chi ne fa le veci, deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio direttivo. Nel caso in cui le necessità amministrative e organizzative lo richiedano, l’Assemblea può eleggere consiglieri/e aggiuntivi/e per accrescere il numero delle componenti del Consiglio direttivo, nel rispetto dei limiti statutari; i/le consiglieri/e aggiuntivi/e scadono insieme al Consiglio direttivo in cui entrano a far parte.

Se il numero delle persone componenti effettive elette scende sotto il numero minimo indicato dal presente Statuto il/la Presidente o chi ne fa le veci, deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo assegna le funzioni di Presidente a una persona componente consigliera effettiva del Consiglio direttivo, le funzioni di Vice Presidente a una o più consigliere effettive del Consiglio direttivo, e le funzioni di Segretario/a e Tesoriere/a a consigliere effettive del Consiglio direttivo. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una stessa persona.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo non sia in grado di nominare un/a Presidente, svolge fino alla sua nomina le funzioni di rappresentante legale il/la componente più anziano/a del Consiglio direttivo.

 

Art. 15 Convocazione e validità del Consiglio direttivo

 

Il Consiglio direttivo è convocato dal/la Presidente o da chi ne fa le veci, ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al progetto di bilancio d’esercizio da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due delle sue componenti effettive.

Il Consiglio direttivo si riunisce in presenza o in via telematica, ed è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, da una persona a cui è stata attribuita la funzione di Vice Presidente. Le funzioni di segreteria sono svolte dal/la Segretario/a dell’Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza delle sue componenti effettive. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal/la Presidente e dal/la Segretario/a. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Il Consiglio direttivo può autorizzare a partecipare alle sue riunioni le componenti suppletive del Consiglio direttivo (Consiglieri/e suppletivi/e), senza diritto di voto, o altre persone invitate a partecipare di volta in volta o permanentemente per particolari motivi, senza diritto di voto.

 

Art. 16 Attribuzioni del Consiglio direttivo

Al Consiglio direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

Al Consiglio direttivo spetta inoltre:

  1. assegnare tra le sue persone consigliere effettive gli incarichi di Presidente, Vice Presidente, Segretario/a, Tesoriere/a;
  2. assegnare in via eventuale, quando necessario, incarichi specifici a persone consigliere;
  3. amministrare le risorse economiche dell’Associazione e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  4. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il progetto di bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. redigere, qualora lo ritenga opportuno, un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie;
  6. dirigere i progetti associativi secondo le indicazioni dell’Assemblea, coordinare l’attività delle persone volontarie nella realizzazione degli scopi e dei progetti associativi;
  7. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
  8. deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  9. decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
  10. deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
  11. proporre all’Assemblea l’approvazione dei progetti associativi  
  12. trasferire, se necessario, la sede legale, istituire o trasferire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi, direzioni, filiali, succursali, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale e all’estero, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca;
  13. istituire dipartimenti, comitati, commissioni, gruppi di lavoro, per le singole attività svolte nominando le relative persone responsabili;
  14. individuare le attività diverse previste ex art. 6 del CTS;
  15. procedere agli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

Art. 17 Il/la Presidente e la Vice Presidenza

Il/la Presidente è il/la rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, ed è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Presidente viene eletto all’interno del Consiglio direttivo, dura in due anni e comunque non oltre la durata del Consiglio di cui fa parte ed è rieleggibile. Per gravi motivi può essere revocato dall’Assemblea con motivazione.

La Vice Presidenza è attribuita all’interno del Consiglio direttivo a una o più persone, e ciascuna singolarmente può, di volta in volta in accordo con l’altra o le altre, esercitare pienamente le veci del/la Presidente in caso di sua richiesta o assenza temporanea o impossibilità.

Il/la Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo.

Il/la Presidente in particolare provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo; è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi dandone però tempestiva informazione al Tesoriere, se nominato; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie d’intesa con il Tesoriere, se nominato; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio direttivo può richiedere la firma abbinata del Tesoriere o di altra persona componente il Consiglio.

Può delegare a terzi, nei limiti previsti dalla legge, i propri poteri. Sulle materie delegate e non ratificate dal Consiglio direttivo, il delegato ne risponde personalmente ed illimitatamente.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

 

Art. 18 Il/la Segretario/a ed il/la Tesoriere/a

Il/la Segretario/a ed il/la Tesoriere/a affiancano il/la Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al/la Segretario/a compete:

  1. la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;
  2. la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato;
  3. la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;
  4. il mantenimento i rapporti fra il Consiglio direttivo e i singoli associati, secondo le indicazioni del consiglio direttivo, con le associazioni ed enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Al/la Tesoriere/a, compete:

  1. la cura di ogni adempimento amministrativo dell’Associazione e provvede alla riscossione delle quote sociali, all’amministrazione dei fondi dell’Associazione e ai pagamenti. Di questi, come pure delle somme che per qualsiasi motivo fossero a disposizione dell’Associazione, è personalmente responsabile e deve rendere conto, ogni qualvolta gli venga richiesto, al Consiglio direttivo e/o, per esso, al/alla Presidente e all’Assemblea degli enti associati;
  2. il potere di disposizione sui conti correnti intestati all’Associazione;
  3. la tenuta e l’aggiornamento dei libri contabili; 
  4. la vigilanza sulle risorse economiche e finanziarie dell’associazione; mantenere i rapporti con gli Istituti di credito e i finanziatori; 
  5. la predisposizione, di concerto con gli/le altrie consiglieri/e, il progetto di  bilancio dell’Associazione.

 

Art. 19 Comitato di Controllo e Garanzia

Il Comitato di Controllo e Garanzia è l’organo di controllo e di garanzia, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del Codice del Terzo Settore, è formato da un minimo di 2 a un massimo di 3 componenti.

Le persone componenti dell’Organo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Collegio di Controllo e Garanzia svolge le sue funzioni attraverso le sue singole componenti o collegialmente riunendosi in persona o telematicamente e svolge i seguenti compiti:

  1. vigila sull’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti associativi, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  2. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  3. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  4. esercita tutte le altre funzioni che le norme attribuiscono a tale organo;
  5. interpreta, in caso di richiesta, le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
  6. dirime le controversie insorte tra enti associati e organismi associativi;
  7. dirime controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi associativi;
  8. esercita tutte le altre funzioni che le norme attribuiscono a tale organo.

Le persone componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del Lgs n. 117/2017, l’organo di controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti.

 

Art. 20 Organo di Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge (art. 31 CTS), l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. 

 

Art. 21 Incompatibilità

La carica di consigliere/a effettivo/a del Consiglio direttivo è incompatibile con le alte cariche degli altri organi sociali dell’Associazione. La persona che risultasse eletta in più cariche di organi sociali diversi deve optare per una sola di esse al momento dell’accettazione della carica. 

Le cariche di presidente dell’Associazione, di consigliere/a effettivo/a, e di componente di altri organi sociali è incompatibile con la carica di rappresentante legale degli enti associati,  e nel caso in cui tale incompatibilità sopravvenga si decade automaticamente dalla carica sociale dell’Associazione.

Tutte le cariche sociali sono prorogate oltre la scadenza del mandato con pieni poteri fin quando l’Assemblea non avrà provveduto a eleggerne di nuove.

Gli amministratori dell’Associazione non possono votare nelle deliberazioni assembleari riguardanti la loro responsabilità conformemente alle norme di legge.

 

Art. 22 Libri sociali

L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio direttivo, i seguenti libri: 

  1. libro degli associati; 
  2. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
  4. registro delle persone volontarie non occasionali le quali svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi/dipartimenti sono tenuti a cura dell’organo/ufficio cui si riferiscono.

L’associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del CTS.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali così come stabilito dall’articolo 15, 3 comma, del Codice del Terzo Settore.

 

Art. 23 Risorse economiche

Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore, da: quote associative e contributi degli associati; contributi pubblici e privati; erogazioni liberali di associati e terzi; donazioni e lasciti testamentari; entrate derivanti da attività di raccolta fondi; rendite patrimoniali; rimborsi da convenzioni; entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del CTS; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

 

Art. 24 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

È vietato distribuire, anche in modo indiretto o per interposta persona, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Art. 25 Esercizio finanziario e Bilancio

I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti e incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

 

Art. 26 Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore.

 

Art. 27 Personale retribuito

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del Codice del Terzo Settore.

I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione di promozione sociale.

 

Art. 28 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 13 comma 2 del presente Statuto.

In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo    Settore.     L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

 

Art. 29 Registrazione

Atto esente dal pagamento dell’imposta di registro e di bollo ai sensi dell’art. 82 CTS.

 

Art. 30 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), dalle leggi vigenti in materia e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Fino alla sua abrogazione, si applicano, altresì, le norme previste dalla L. 383/2000.