Regolamenti Associativi

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO N. 1

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento associativo è finalizzato a regolare i lavori e l’organizzazione dell’Assemblea dei Cori LGBT* italiani e a regolare le modalità di elezione degli organi sociali dell’Associazione Cromatica.

PARTE 1 – Composizione dell’Assemblea

Art. 2 – Componenti dell’Assemblea

Sono componenti dell’Assemblea dei cori LGBT* italiani le persone delegate dai Cori Soci e loro persone sostitute, le persone rappresentanti dei Cori Invitati Permanenti, e loro persone sostitute, le persone componenti del Consiglio Direttivo, le persone componenti del Comitato di Controllo, le persone componenti della Commissione Artistica e le persone componenti delle Commissioni istituite a norma di Statuto.

Sono componenti dell’Assemblea le persone socie partecipanti dei Cori Soci e le persone coriste partecipanti dei Cori invitati permanenti.

La partecipazione all’Assemblea dei componenti dell’Assemblea è certificata dal registro presenze che viene allegato al Verbale di Assemblea.

La qualifica di ciascun componente dell’Assemblea è attestata dall’autodichiarazione di ogni singola persona al momento della sottoscrizione del registro presenze, fatta eccezione per le persone delegate e loro sostitute per cui occorre la dichiarazione del rappresentante legale del Coro Socio di cui all’articolo 4.

Art. 3 – Persone osservatrici

Le persone osservatrici ammesse a norma dell’articolo 7 comma 18 dello Statuto non sono considerate componenti dell’Assemblea ai fini del presente regolamento e sono autorizzate alla partecipazione dal Presidente al momento dell’apertura dell’Assemblea.

L’assemblea è di norma pubblica. Quando un terzo dei Cori Associati ne fanno richiesta, la partecipazione è limitata soltanto alle persone componenti.

Art. 4 – Persone delegate (e sostitute) dei Cori Soci 

I Cori Soci, attraverso i loro organi sociali (Presidente o Consiglio Direttivo o Assemblea, in base alla regolamentazione interna) designano la persona socia che viene delegata a rappresentare il Coro Socio e a esercitare il diritto di voto in Assemblea, inoltre hanno facoltà di indicare fino a due persone socie che possano sostituire la persona delegata in Assemblea in caso di sua richiesta o di sua assenza.

La persona rappresentante legale del Coro Associato per ogni Assemblea invia al Consiglio Direttivo di Cromatica una dichiarazione che attesta la persona delegata e le eventuali persone sostitute individuate dagli organi sociali del Coro Associato. Al fine di esercitare il diritto di voto tale dichiarazione è necessaria. La dichiarazione viene allegata al Verbale dell’Assemblea. Nella dichiarazione la persona rappresentante legale può delegare se stessa se intende partecipare di persona all’Assemblea, o una persona socia. Non è possibile delegare persone socie che ricoprono ruoli nel Consiglio Direttivo di Cromatica.

Art. 5 – Referenti dei cori per le comunicazioni

Ciascun coro è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo l’indicazione delle persone referenti dei cori le quali rappresentano il coro nelle comunicazioni con l’Associazione Cromatica a fini organizzativi e di coordinamento delle attività tra cori.

Le persone rappresentanti dei cori invitati permanenti e le persone rappresentanti legali dei cori associati inviano al Consiglio Direttivo una dichiarazione sottoscritta in cui nomina la persona referente del coro per le comunicazioni ed eventuali persone sostitute. Le persone rappresentanti dei cori invitati permanenti e le persone rappresentanti legali dei cori associati possono nominare anche sé stesse se intendono rappresentare il coro nelle comunicazioni con l’Associazione Cromatica. Non è possibile nominare come referenti dei cori persone che ricoprono che ricoprono ruoli nel Consiglio Direttivo di Cromatica. Nella dichiarazione è necessario anche indicare i contatti ufficiali del coro.

La dichiarazione ha validità annuale, e ciascun coro è tenuto a comunicare tempestivamente la variazione dei dati resi nella dichiarazione.

PARTE 2- Organizzazione dell’Assemblea

Art. 6 – Periodicità delle Assemblee

L’Assemblea nazionale dei cori LGBT italiani si riunisce generalmente 2 volte l’anno, entrambe di norma, in modalità di riunione fisica dei suoi componenti: una volta nel periodo tra marzo e giugno (assemblea di primavera) e una volta tra ottobre e novembre (assemblea di autunno).

Nel caso in cui si svolga Cromatica Festival viene svolta un’Assemblea nei giorni del Festival, tenendo conto dei tempi che la logistica del Festival consente organizzata dall’ente organizzatore del Festival.

Nel rispetto dell’articolo 7 comma 4 dello Statuto, l’Assemblea si riunisce in ogni caso almeno una volta all’anno in modalità di riunione fisica dei suoi componenti.

Art. 7 – Riunione dell’Assemblea 

Il Consiglio Direttivo può gestisce direttamente la logistica della riunione in modalità fisica dell’’Assemblea nazionale dei cori LGBT italiani o può affidarla a un comitato organizzativo costituito in seno a un Coro aderente all’Associazione (socio o invitato permanente).

Art. 8 – Assemblea telematica

Nel rispetto dell’art. 7 comma 13 dello Statuto è possibile convocare l’assemblea in modalità telematica in casi di eccezionalità, urgenza, o impossibilità di fatto.

Sono considerati casi di eccezionalità quando l’Assemblea è chiamata a valutare decisioni strategiche per l’associazione che non possono essere rimandate oltre i tempi ordinari di convocazione oppure è necessaria una terza assemblea annuale oltre le due ordinarie, oppure è necessario deliberare su un unico punto dell’ordine del giorno, oppure quando lo richiede l’unanimità dei Cori soci o lo abbia deliberato l’assemblea precedente.

Sono considerati casi di urgenza quando è necessario prendere decisioni in merito a Cromatica Festival per cui non è possibile attendere i tempi ordinari di convocazione (come per esempio decidere sulla Revoca del Festival o l’Assegnazione del festival in casi di urgenza).

Sussiste l’impossibilità di fatto quando viene meno la possibilità di effettuare un’assemblea in modalità di riunione fisica già convocata e non è possibile trovare un’altra soluzione, in questo caso si converte l’assemblea in modalità di riunione fisica in modalità telematica.

I casi di eccezionalità, urgenza o impossibilità di fatto sono accertati dal/la Presidente nella convocazione.

In caso di eccezionalità l’Assemblea telematica deve essere convocata nei tempi ordinari di 45 giorni.

In casi di urgenza o impossibilità di fatto l’Assemblea telematica deve essere convocata con un preavviso di non meno 5 giorni.

Per le deliberazioni sulle modifiche statutarie restano fermi i termini di 15 giorni di preavviso previsti dall’art. 7 comma 16.

Lo svolgimento dell’Assemblea telematica si svolge con le stesse modalità della riunione fisica; sono previste modalità di contingentamento dei tempi che tengono conto della qualifica di chi interviene, dando priorità e un tempo maggiore di intervento alle persone delegate dei cori soci e dei cori invitati permanenti rispetto alle altre persone partecipanti.

Art. 9 – Convocazione dell’Assemblea

La Convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata nei termini ordinari di 45 giorni previsti dallo Statuto all’art. 7 comma 14, salvo i termini ridotti di 5 giorni per le assemblee telematiche convocate per urgenza o impossibilità di fatto.

L’atto di convocazione deve essere effettuato dal Consiglio Direttivo o dal/la Presidente o in caso di sua impossibilità dal/la Vicepresidente o da due consigliere/i del Consiglio Direttivo o in caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo dalla maggioranza dei cori associati attraverso le/i rappresentanti legali.

La convocazione deve essere effettuata tutte le volte previste dallo Statuto, quando viene deliberato dal Consiglio Direttivo, e quando ne faccia richiesta almeno 1 / 3 dei Cori soci.

L’atto di convocazione consiste in una comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, il luogo o le modalità di riunione, l’orario della prima e della seconda convocazione. L’atto di convocazione deve essere inviato a tutti i Cori associati  ai Cori Invitati Permanenti alle persone componenti delle Commissioni o le persone loro referenti o coordinatrici, alle persone componenti degli organi sociali (Consiglio Direttivo e Comitato di Controllo).

Art. 10 – Ordine del giorno

Ciascun coro aderente può chiedere al Consiglio Direttivo l’integrazione o la modifica dell’ordine del giorno allegato alla convocazione dell’Assemblea inviando comunicazione entro l’apertura dei lavori.

L’inserimento di punti all’ordine del giorno che riguardino modifiche statutarie devono essere comunicati per iscritto al Consiglio Direttivo nel termine di 15 giorni dall’Assemblea previsti dall’art. 7 comma 16 dello Statuto.

Il Tavolo di Presidenza comunica all’apertura dei lavori l’ordine del giorno definitivo che può darsi per per approvato in assenza di obiezioni, in caso di obiezioni o qualora venga richiesto si procede a votazione palese sull’ordine dei lavori.

PARTE 3 – Organi dell’Assemblea

Art. 11 – Presidenza dell’Assemblea dei Cori LGBT* italiani

Le funzioni di Presidenza dell’Assemblea dei Cori LGBT* italiani sono affidate al/alla Presidente dell’Associazione Cromatica. In caso di impossibilità del/la Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal/la Vice Presidente dell’Associazione Cromatica o in casi di impossibilità del/la VicePresidente da altra persona componente del Consiglio Direttivo espressamente delegata dal/la Presidente. In caso di vacanza della carica di Presidente e VicePresidente, l’Assemblea elegge una qualsiasi persona socia dei Cori Associati che per quella specifica Assemblea esercita le funzioni di Presidente di Assemblea.

Nel caso in cui l’Assemblea sia chiamata a rinnovare interamente il Consiglio Direttivo le funzioni di Presidente dell’Assemblea sono svolte secondo quanto previsto all’articolo 22.

Il/la Presidente dell’Assemblea assicura l’ordinato, regolare e sereno svolgersi dei dibattiti e delle votazioni di cui proclama i risultati. È sua prerogativa far allontanare chi dovesse causare intralcio ai lavori. Il Presidente di Assemblea apre, sospende e chiude l’assemblea.

Il Presidente di Assemblea propone, in base alle richieste dei partecipanti, l’ordine dei lavori che può darsi per approvato se non vengono fatte obiezioni, in caso contrario l’ordine dei lavori proposto dal/dalla Presidente viene messo ai voti.

Art. 12 – Tavolo di Presidenza

Il Tavolo di Presidenza dell’Assemblea svolge da organismo di ausilio per la Presidenza dell’Assemblea, è costituito dal Presidente di Assemblea e da almeno due componenti del Consiglio Direttivo. Una persona, già componente del del Tavolo di Presidenza o ad esso esterna, viene delegata alla stesura del Verbale di Assemblea che verrà sottoscritto dal Tavolo di Presidenza stesso.

Nel caso in cui l’Assemblea sia chiamata a rinnovare interamente il Consiglio Direttivo il tavolo di Presidenza è costituito secondo quanto previsto all’articolo 22.

Art. 13 – Comitato di Segreteria dell’Assemblea dei Cori LGBT* italiani

A ogni convocazione dell’Assemblea dei Cori LGBT* italiani, la/il Segretaria/o dell’Associazione Cromatica provvedere a espletare tutte le formalità per la regolare convocazione dell’Assemblea ed è responsabile delle funzioni di Segreteria nella fase di convocazione e di svolgimento dell’Assemblea dei Cori LGBT* italiani.

La/il Segretaria/o può costituire per ogni Assemblea un Comitato di Segreteria per svolgere al meglio le funzioni di organizzazione logistica dell’Assemblea, di accoglienza delle persone partecipanti, e di espletamento delle formalità.

In caso di vacanza della carica di Segretario o sua assenza o impossibilità, il Consiglio Direttivo o il Tavolo di Presidenza dell’Assemblea provvede a nominare il Comitato di Segreteria e un/a Segretario/a.

Il Comitato di Segreteria controlla la correttezza dell’accredito dei partecipanti e delle votazioni, la vidimazione delle schede per le votazioni segrete e al conteggio dei votanti e dei voti avvenuti per alzata di mano nonché allo scrutinio delle schede nei casi di votazione segreta.

PARTE 4 – Svolgimento dell’Assemblea

Art. 14 – Apertura dei lavori

Il Tavolo di Presidenza apre i lavori una volta acquisiti gli accrediti e le dichiarazione del rappresentante legale dei cori soci.

Art. 15 – Mozioni d’ordine dei lavori

Nel corso dei lavori il Tavolo di Presidenza può variare, in base all’andamento della discussione, l’ordine dei lavori definitivo comunicato in apertura.  La variazione è data per per approvata in assenza di obiezioni in caso di obiezioni o qualora venga richiesto si procede a votazione palese sull’ordine dei lavori.

Art. 16 – Discussione 

Il Tavolo di Presidenza ha il compito di garantire un’ordinata discussione e può, come mozione d’ordine, decidere di contingentare i tempi di discussione in caso sia necessario per riuscire a trattare tutti i punti dell’ordine del giorno. I criteri di contingentamento dei tempi vengono proposti dal Tavolo di Presidenza con una mozione d’ordine, tali criteri devono tenere comunque conto della qualifica di chi interviene e devono concedere priorità e maggior tempo di intervento alle persone delegate dei cori soci e dei cori invitati permanenti rispetto alle altre persone partecipanti.

Ogni persona partecipante all’Assemblea può chiedere di iscriversi a parlare e il Tavolo di Presidenza dà la parola in base all’ordine delle prenotazioni pervenute.

Art. 17 – Votazioni 

Ogni delibera dell’Assemblea è assunta a seguito di votazioni espresse, le deliberazioni non possono essere assunte senza una votazione espressa. Le mozioni di ordine dei lavori possono darsi per approvate se una volta proposte dalla Presidenza non ricevono obiezioni espresse o se qualche persona componente dell’Assemblea non richieda una votazione espressa.
Le votazioni sulle mozioni di ordine dei lavori sono sempre palesi.

Le votazioni sulle deliberazioni sono sempre palesi, salvo che venga richiesto il voto segreto dalla maggioranza dei Cori associati presenti in assemblea.

La votazione sulle persone per il rinnovo delle cariche sociali è sempre segreta tramite scheda elettorale.

La votazione per l’attribuzione delle funzioni di Presidente di Assemblea e del Tavolo di Presidenza è sempre palese.

La votazione sulla cooptazione di un/a consigliere/a è effettuata come qualsiasi altra deliberazione fermo restando la modalità segreta del voto tramite scheda elettorale.

Art. 18 – Verbale di Assemblea

Il Verbale di Assemblea deve obbligatoriamente riportare le votazioni espresse con l’indicazione dei voti dati dai Cori soci. A meno che le votazioni non riguardino unicamente diritti e doveri connessi per legge ai cori soci, sono sempre riportati nel verbale i pareri espressi dai cori invitati permanenti che non hanno valore vincolante nei confronti dell’assemblea. A discrezionalità del tavolo di presidenza possono essere raccolti, quando ritenuto opportuno, i pareri espressi dai cori ammessi alla partecipazione come cori osservatori. A discrezionalità del tavolo di presidenza possono essere riportati nel verbale le osservazioni delle persone delle altre persone componenti dell’Assemblea o delle persone osservatrici.

Al verbale delle riunioni fisiche di Assemblea vanno allegati: registro presenze, dichiarazione rappresentante legale per i cori soci, documenti approvati nelle deliberazioni o citati nelle discussioni.

Art. 19 – Sospensione, interruzione e chiusura dei lavori

Il Tavolo di presidenza può sospendere i lavori per una pausa tra la trattazione di un punto dell’ordine del giorno e un altro o al termine di una sessione programmata (insieme di più punti dell’ordine del giorno) convocando il proseguimento dell’assemblea in un orario che viene comunicato prima della sospensione.

Il Tavolo di presidenza chiude i lavori una volta esaurito l’ordine del giorno ed esaurita lista delle persone iscritte a parlare.

PARTE 5 – Elezione delle cariche sociali

Art. 20 – Convocazione dell’Assemblea chiamata al rinnovo del Consiglio Direttivo e/o del Comitato di Controllo

L’Assemblea chiamata al rinnovo del Consiglio Direttivo o del Comitato di Controllo deve essere convocata secondo i termini e le modalità ordinarie previste all’articolo 8 del presente regolamento e deve recare l’ordine del giorno.

L’Assemblea è chiamata al rinnovo del Consiglio Direttivo a scadenza naturale del mandato biennale delle persone consigliere elette o in anticipo rispetto alla scadenza naturale quando, a seguito di dimissioni o decadenza di uno o più persone consigliere, il numero delle persone componenti del Consiglio Direttivo elette scende sotto il numero minimo di 3, oppure quando il numero delle persone consigliere elette in carica è minore rispetto al numero delle persone consigliere cooptate.

L’Assemblea è chiamata al rinnovo del Comitato di Controllo a scadenza naturale del mandato triennale o in anticipo quando nemmeno un/a componente sia rimasto/a in carica.

Non si applica la procedura prevista dalla parte 5 del presente regolamento quando l’assemblea è chiamata a confermare la cooptazione di un/a consigliere/a del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Candidature alla carica di consigliera/e del Consiglio Direttivo

Le candidature alla carica di consigliera/e del Consiglio Direttivo possono essere presentate dalle persone socie in regola dei Cori Soci a loro volta in regola con il versamento della quota sociale a Cromatica e devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo e per conoscenza al Comitato di Controllo.

Nella convocazione devono essere indicati i termini delle candidature. Le candidature devono essere aperte almeno 45 giorni prima della data dell’Assemblea. La candidatura è personale ed è rivolta all’Assemblea dei Cori LGBT* italiani, la persona interessata invia la propria candidatura all’indirizzo email del Consiglio Direttivo in carica entro e non oltre le ore 12:00 del decimo giorno antecedente la data dell’Assemblea. La persona che propone la propria candidatura deve dichiarare di essere regolarmente associata a un Coro Associato e di voler aderire alla linea associativa e politico programmatica che l’Assemblea approverà contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo. Alla candidatura può essere facoltativamente corredato un breve curriculum o nota autobiografica.

Il Consiglio Direttivo verifica l’assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dallo Statuto e la presenza delle condizioni richieste alle persone candidate e trasmette la lista delle persone che si sono candidate nei termini e risultano eleggibili a tutti i Cori aderenti e per conoscenza al Comitato di Controllo entro il settimo giorno antecedente la data dell’Assemblea.

Art. 22 – Candidature alla carica di componente di Comitato di Controllo

Le candidature alla carica di componente del Comitato di Controllo possono essere presentate dalle persone socie in regola dei Cori Soci a loro volta in regola con il versamento della quota sociale a Cromatica e devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo.

Nella convocazione devono essere indicati i termini delle candidature. Le candidature devono essere aperte almeno 45 giorni prima alla data dell’Assemblea. La candidatura è personale ed è rivolta all’Assemblea dei Cori LGBT* italiani, la persona interessata invia la propria candidatura all’indirizzo email del Consiglio Direttivo in carica entro e non oltre le ore 12:00 del decimo giorno antecedente la data dell’Assemblea. La persona che propone la propria candidatura deve dichiarare di essere regolarmente associati a un Coro Associato, alla candidatura può essere facoltativamente corredato un breve curriculum o nota autobiografica.

Il Comitato di Controllo verifica l’assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dallo Statuto e la presenza delle condizioni di richieste alle persone candidate e trasmette la lista delle persone candidate nei termini che risultano eleggibili a tutti i Cori aderenti entro il settimo giorno antecedente la data dell’Assemblea.

Art. 23 – Presidenza e Tavolo di Presidenza in caso di rinnovo del Consiglio Direttivo

La Presidenza dell’’Assemblea chiamata a rinnovare interamente il Consiglio Direttivo è affidata a una qualsiasi persona socia dei cori associati che viene eletta a svolgere tale funzione dall’Assemblea, il tavolo di Presidenza è costituito almeno da due persone che siano socie dei cori associati o componenti dei cori invitati permanenti eletti dall’Assemblea. Il Tavolo di Presidenza nomina un/a o più segretari/e verbalizzanti tra le persone componenti l’Assemblea purché non siano candidate. Non possono essere elette come Presidente dell’Assemblea o come componenti del Tavolo di Presidenza le persone candidate alle cariche sociali né le persone che ricoprono le cariche in scadenza per cui si procede all’elezione.

Il Tavolo di Presidenza apre l’Assemblea accertandone la regolare convocazione e gli accrediti e procede secondo l’ordine del giorno che prevede la relazione del direttivo uscente, la discussione e l’approvazione delle linee guida associative biennali, la presentazione delle candidature, le operazioni di voto, lo scrutinio, la proclamazione delle persone elette e l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Linee guida associative biennali

Prima dell’elezione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea procede alla discussione e al voto del documento politico-programmatico dell’Associazione a cui il nuovo Consiglio Direttivo dovrà attenersi.

Nelle linee guida associative l’Assemblea può indicare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere scegliendo un numero tra il minimo di 3 e massimo di 7 secondo quanto previsto dallo Statuto e può specificare le modalità di elezione previste dal presente regolamento.

Art. 25 – Elezione delle cariche sociali

L’elezione delle cariche sociali avviene attraverso schede elettorali vidimate dal Tavolo di Presidenza. Per ogni organo sociale è prevista una scheda elettorale e una lista di persone candidate.

Prima di procedere all’elezione del Consiglio Direttivo il Tavolo di Presidenza comunica all’Assemblea, se previsto dalle linee guida, il numero di componenti da eleggere.

Prima di procedere all’elezione del Comitato di Controllo, il Tavolo di Presidenza mette in votazione il numero delle cariche da eleggere che deve essere compreso da un minimo di 1 a un massimo di 3 secondo quanto previsto dallo Statuto.

Ciascuna persona delegata ha a disposizione una scheda con cui esprime fino a un numero di preferenze di una unità inferiore al numero delle cariche da eleggere quando le persone candidate per un organo sociale sono complessivamente in numero uguale o superiore al numero da eleggere. Quando invece il numero delle persone candidate per uno stesso organo sociale sono complessivamente in numero inferiore al numero delle cariche da eleggere, ciascuna persona delegata può esprimere un numero di preferenze di una unità inferiore al numero delle persone candidate.

Risultano elette le persone candidate che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a coprire le cariche disponibili. Nel caso di pareggio tra due o più candidati si procede ad un’ulteriore votazione tra le persone in parità. In quest’ultima eventualità ciascuna persona delegata può esprimere sulla scheda elettorale fino a un numero di preferenze di una unità inferiore al numero delle cariche rimaste da eleggere.

Quando vi sia da eleggere una sola carica si esprimere una sola preferenza, e risulta eletta la persona con il maggior numero di voti ricevuto.

In ogni caso per l’elezione è necessario aver ricevuto almeno due preferenze.

Al termine di ogni votazione viene effettuato lo spoglio delle schede da parte del Tavolo di Presidenza che riporta in un registro le preferenze ottenute da ciascuna persona candidata. Al termine di questa operazione vengono comunicati all’Assemblea i voti ricevuti da ciascuna persona candidata, e il numero di schede bianche e nulle.

Le persone elette, dopo aver accettato la carica, vengono proclamate dal/la Presidente di Assemblea. Il verbale riporta l’esito delle votazioni.

Il Consiglio Direttivo può in un secondo momento, se lo ritiene necessario per il raggiungimento degli scopi previsto dalle linee guida associative,  provvedere a nominare per cooptazione le cariche rimaste vacanti mantenendo sempre le cariche elette in maggioranza rispetto a quelle nominate e chiedendo all’Assemblea la conferma della nomina per cooptazione secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 26 – Prima riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo eletto si riunisce entro 15 giorni dalla data dell’Assemblea e nella sua prima riunione attribuisce le funzioni di Presidente, Vicepresidente, Tesoriera/o e Segretaria/o previste dallo Statuto tra le persone consigliere. Il verbale della prima riunione del Consiglio Direttivo deve essere allegato al Verbale dell’Assemblea di elezione e trasmesso al Comitato di Controllo e ai Cori Aderenti.

Il nuovo Consiglio Direttivo eletto entra in carica con pieni poteri il giorno stesso della prima riunione, fino a tale data i poteri del Consiglio Direttivo uscente sono prorogati limitatamente all’ordinaria amministrazione.

PARTE 6 – Ammissione di nuovi cori

Art. 27 – Richiesta di ammissione di nuovi cori

Il rappresentante legale del coro che intende aderire (come socio o come coro invitato permanente) a Cromatica invia al Consiglio Direttivo la domanda di associazione secondo quanto disposto dall’4 comma 2 e dall’articolo 5 comma 1 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo risponde alla richiesta entro 30 giorni.

Art. 28 – Ammissione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea

Il Consiglio Direttivo risponde alla richiesta con propria deliberazione in cui:

decide direttamente sull’ammissione del nuovo coro quando il Consiglio Direttivo ha già a disposizione elementi sufficienti per valutare l’adesione del coro richiedente alle finalità statutarie (come per i cori che hanno già preso parte ad almeno un’assemblea nei precedenti 12 mesi); in caso di richiesta di associazione, se il Consiglio Direttivo delibera a favore dell’accettazione della richiesta, il nuovo coro può effettuare il pagamento della quota sociale e a partire dalla data del pagamento della quota sociale il nuovo coro viene iscritto nel libro degli enti associati; decorsi 3 mesi da tale iscrizione il coro neo-socio può esercitare il diritto di voto in Assemblea;

rimette la decisione sull’ammissione alla deliberazione dell’Assemblea in tutti i casi in cui il Consiglio Direttivo non ha sufficienti elementi per valutare l’adesione del coro richiedente alle finalità statutarie; in questo caso il Consiglio Direttivo invita il coro richiedente a presentarsi alla prima assemblea utile; in caso di richiesta di associazione se l’Assemblea delibera a favore dell’accettazione della richiesta, il nuovo coro può effettuare il pagamento della quota sociale e a partire dalla data del pagamento della quota sociale il nuovo coro viene iscritto nel libro degli enti associati; decorsi 3 mesi da tale iscrizione il coro neo-socio può esercitare il diritto di voto in Assemblea.

Approvato dall’Assemblea in data 20 ottobre 2019

 

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO N. 2

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI ORGANI SOCIALI

PARTE 1 – Consiglio Direttivo

Art. 1 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente tutte le volte che lo ritiene necessario e quando ne fanno richiesta almeno due persone consigliere.

L’atto di convocazione avviene tramite comunicazione inviata a tutte le persone consigliere.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono in modalità di riunione fisica e in modalità di riunione telematica. Almeno una volta all’anno il Consiglio Direttivo si riunisce in modalità di riunione fisica.

Ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere verbalizzata.

Il Consiglio Direttivo può ammettere, quando necessario, alla partecipazione delle sue riunioni, senza diritto di voto, persone referenti o componenti di commissioni, componenti degli organi sociali, o rappresentanti o componenti di Cori aderenti o di gruppi di lavoro.

Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei suoi componenti ad effettuare riunioni operative con altri soggetti, riunioni di Coordinamento del Festival e di Supervisione del Festival con il Comitato organizzativo e/o Consiglio Direttivo del coro assegnatario del Festival. Tali riunioni devono essere verbalizzate e allegate al verbale del successivo Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei suoi componenti a rappresentare l’associazione in Assemblee di altre associazioni o in incontri o riunioni con istituzioni o altri soggetti, la persona delegata relazione al successivo Direttivo.

Art. 2 – Delibere del Consiglio Direttivo

Ogni delibera del Consiglio Direttivo deve risultare da un verbale in forma scritta.

L’autorizzazione alla stipula di contratti da parte dell’Associazione, l’autorizzazione a sostenere acquisti direttamente da parte dell’Associazione, e l’autorizzazione al rimborso spese sostenute da componenti del Consiglio Direttivo o da altre persone volontarie per svolgere attività o sostenere spese per l’Associazione deve essere deliberata preventivamente dal Consiglio Direttivo e risultare in un verbale in forma scritta.

L’autorizzazione al rimborso spese sostenute da componenti del Consiglio Direttivo  o altre persone volontarie per svolgere attività o sostenere spese per l’Associazione può essere deliberato anche successivamente quando tali spese, pur non autorizzate preventivamente e pur non imputate direttamente all’Associazione, riguardano comunque l’attività associativa.

Il Consiglio Direttivo può deliberare di delegare ad una persona componente del Direttivo lo svolgimento di un’attività specifica autorizzandola ad avvalersi anche di persone esterne al Consiglio Direttivo, e autorizzandola a impegnare l’Associazione a sostenere le spese necessarie, ferme restando le competenze della rappresentanza legale  e delle tesoreria.

Art. 3 – Relazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo relaziona periodicamente sull’attività svolta ai Cori aderenti attraverso relazioni che vengono presentate in Assemblea e allegate al Verbale di Assemblea.

PARTE 2 – Comitato di Controllo

Art. 4 – Riunioni del Comitato di Controllo

Se il Comitato di Controllo è costituito da più di una persona, elegge al suo interno un/a presidente che ne coordina i lavori e si relaziona con il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.

Se il Comitato di Controllo è costituito da più di una persona lavora in modalità di riunione fisica o in modalità di riunione telematica tutte le volte che è necessario per esercitare le funzioni attribuitegli dallo Statuto.

Art. 5 – Relazioni del Comitato di Controllo

Il Comitato di Controllo produce sempre una relazione scritta da presentare in Assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio dell’Associazione e del bilancio del Festival.

Il Comitato di Controllo può produrre una relazione scritta da presentare in Assemblea per esprimere un parere sull’andamento dell’amministrazione associativa e per fare ciò può richiedere al Consiglio Direttivo di visionare la documentazione amministrativa.

Art. 6 – Delibere e Pareri del Comitato di Controllo

Il Comitato di Controllo produce una delibera scritta, quando richiesto dai soggetti interessati, per dirimere le questioni di conflitto interno all’Associazione o stabilire la corretta applicazione dei Regolamenti e dello Statuto. La delibera va trasmessa dal/la Presidente del Comitato di Controllo ai soggetti interessati e per conoscenza al Consiglio Direttivo. La Delibera del Comitato di Controllo è vincolante.

Il Comitato di Controllo produce pareri scritti quando richiesto dai soggetti interessati su questioni associative di competenza del Comitato di Controllo. I pareri vanno trasmesse dal/la Presidente del Comitato di Controllo ai soggetti interessati e per conoscenza al Consiglio Direttivo. Il parere del Comitato di Controllo non è vincolante.

PARTE 3 – Commissioni

Art. 7 – Costituzione delle Commissioni

Le Commissioni sono organi associativi che si costituiscono in gruppi di lavoro permanenti con funzioni consultive su materie strategiche per l’Associazione. La Commissione artistica è istituita dallo Statuto e le altre commissioni eventuali sono istituite dal Consiglio Direttivo con una propria deliberazione.

Tutte le persone componenti sia della Commissione artistica sia le altre commissioni eventuali decadono automaticamente dall’incarico con la scadenza naturale o le dimissioni anticipate del Consiglio Direttivo che le ha nominate.

Art. 8 – Referente di Commissione

Ciascuna commissione elegge al suo interno una persona referente che ne coordina i lavori e relaziona al Consiglio Direttivo e l’Assemblea in merito all’operato della commissione.

Le Commissioni possono riunirsi in forma di riunione fisica o telematica.

Art. 9 – Relazioni e Pareri delle Commissioni

Le Commissioni svolgono le loro funzioni consultive attraverso la produzione di relazioni e pareri in forma scritta trasmessi sempre dalla persona referente al Consiglio Direttivo.

Le Commissioni producono un parere scritto quando viene loro richiesto dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.

Le Commissioni producono una relazione scritta per formulare pareri, progetti e proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo o all’Assemblea.

Art. 10 – Attività operativa delle Commissioni

Le Commissioni o persone componenti delle Commissioni possono svolgere attività operativa per l’Associazione soltanto se concordata esplicitamente e preventivamente con il Consiglio Direttivo e risultante da una deliberazione verbalizzata.

PARTE 4 – Gruppi di lavoro

Art. 11 – Istituzione dei gruppi di lavoro

Il Consiglio Direttivo a norma dell’art. 9 comma 5 dello Statuto, può istituire, quando necessario, gruppi di lavoro a supporto dell’attività del Direttivo stesso rimanendo responsabile a tutti gli effetti del loro operato dinanzi all’Assemblea.

I gruppi di lavoro sono istituiti con deliberazione del Consiglio Direttivo e  le persone componenti sono nominate dal Consiglio Direttivo stesso. I gruppi di lavoro sono istituiti per un tempo determinato e  per un obiettivo specifico al raggiungimento del quale il gruppo di lavoro è automaticamente sciolto.

Il gruppo di lavoro istituisce al suo interno una persona referente che coordina i lavori e si relaziona con il Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Attività operativa dei gruppi di lavoro

I gruppi di lavoro possono svolgere attività operativa per l’Associazione soltanto se concordata esplicitamente e preventivamente con il Consiglio Direttivo  e risultante da una deliberazione verbalizzata.

Approvato dall’Assemblea in data 20 ottobre 2019